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Per Aspera Ad Veritatem n.19
L'Europa dei diritti e delle libertà

Davide Giacalone - Marsilio Editore, Venezia, 1999





"All'On.le Corte europea dei Diritti dell'Uomo" - Segretariato Generale del Consiglio d'Europa - Strasburgo - Cedex (Francia)". Alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo si può ricorrere anche semplicemente inviando una lettera raccomandata così indirizzata.
Questo è il messaggio, semplice nella sua immediatezza, ma forse sorprendente per i "non addetti ai lavori", che vuole tramitare Davide Giacalone, giornalista che ha dedicato l'attività di pubblicista a temi sociali, istituzionali ed economici.
Scopo del libro è quello di far sì che i lettori si riconoscano quali "cittadini d'Europa"; ma l'Autore non si limita ad enunciare parametri teorici, indica anche empiricamente la via da percorrere.
Non solo, quindi, un'Europa paradigmatica, astrattamente edificata sulle Istituzioni e gli Organismi europei, ma un'Europa, come descrive il titolo dei "diritti e delle libertà", raggiungibile ed accessibile da ogni individuo che abbia maturato, appunto, la consapevolezza di essere "cittadino d'Europa".
L' Europa che ci presenta va oltre la dimensione politica, oltre quindi l'iniziale imprimatur individuabile, per l'Italia di De Gasperi, quale momento legittimante della vocazione democratica ed occidentale della Repubblica italiana.
Giacalone evidenzia come gli sforzi per un'integrazione europea si siano diretti principalmente verso l'integrazione di carattere economico, trascurando il sistema sanitario, dei trasporti e della giustizia. Benché l'Europa debba riconnettere la propria identità culturale alla condivisione dei principi e alla forza unificante del diritto, non si è riusciti a dar vita efficace ad uno "spazio giudiziario europeo".
Tuttavia, in prospettiva, un possibile strumento di integrazione è offerto dal Consiglio d'Europa, il cui Statuto data dal 5 maggio 1949 ed alla cui attività si deve la stesura della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmata a Roma il 4.11.1950, ed entrata in vigore il 3.9.1953. La Convenzione non crea o definisce nuovi diritti sostanziali, civili e politici, già previsti dalle leggi nazionali, ma intende porli sotto una tutela sovranazionale: tra questi l'Autore sottolinea il particolare risalto che viene dato dalla Convenzione al diritto all'innocenza e al diritto al giusto processo.
Il sistema giurisdizionale che rende effettiva la tutela internazionale dei diritti dell'uomo è la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, Tribunale cui ciascun individuo può rivolgersi se ritiene violati tali diritti: un cittadino, anche senza l'assistenza di un legale, può citare in giudizio lo Stato che considera responsabile delle violazioni.
La giurisprudenza italiana si è adeguata con molto ritardo alla forza giuridica della CEDU; infatti solo in tempi relativamente recenti la Corte Costituzionale ha stabilito che le norme della CEDU hanno forza di resistenza rispetto a leggi nazionali, anche successive, che ne violino lo spirito.
Al fine di fornire al lettore una più completa informazione, Giacalone si sofferma poi brevemente sulle modalità procedurali relative alla disamina dei ricorsi che possono essere proposti dal cittadino europeo una volta che il procedimento sia concluso in tutti i gradi di giudizio. Una volta accertata la violazione della Convenzione da parte della Corte, qualora la stessa non ritenga che il diritto interno sia atto a garantire la rimozione della causa della violazione, viene accordata al cittadino che è parte lesa un'equa soddisfazione. Il verdetto è vincolante per lo Stato.
A tale riguardo, l'Autore evidenzia che la CEDU è dotata di potere coercitivo: infatti, qualora uno dei Paesi aderenti non rispetti quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, può essere sospeso ed espulso.
Nell'ambito di una riflessione sui limiti della libertà di stampa Giacalone invita poi i giornalisti a recuperare la propria professionalità, lamentando a tale riguardo la spettacolarizzazione del processo penale, prodotto distorto del principio della pubblicità dei procedimenti. A suo avviso, "nel circo mediatico-giudiziario" l'unica presunzione che esiste è la presunzione di colpevolezza; egli solleva inoltre il problema di casi di utilizzazione, da parte della magistratura inquirente, dei mezzi di informazione come arma ad alto potenziale.
Giacalone, infine, nel rappresentare le perplessità connesse alla divulgazione della cultura emergenziale - posto che una norma emergenziale non può estendersi fuori dal campo per cui è stata concepita - conclusivamente esorta a dare risalto alla forza giuridica della CEDU. Ciò può costituire per l'Italia - "che nel campo della giustizia è un malato grave"- l'occasione di promuovere un salto di integrazione e di civiltà: il Comitato dei Ministri ha infatti il dovere di sollecitare lo Stato inadempiente utilizzando efficaci strumenti di pressione politica.



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